Art. 72.

      1. L'articolo 712 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 712. - (Forma della domanda). - Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno, ai sensi degli articoli 404 e seguenti del codice civile, si propone con ricorso al giudice tutelare del luogo dove la persona ha la residenza o il domicilio.
      Nel ricorso devono essere contenute le indicazioni previste dall'articolo 407, primo comma, del codice civile».